E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Associazione Campana Malati Reumatici (onlus) di seguito nominata A.C.Ma.R., i cui contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
A.C.Ma.R. è un’Associazione ONLUS ovvero rientra tra le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, di cui al D.L. 4.12.1997 n. 460, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.
L’ A.C.Ma.R. si propone i seguenti obiettivi:
- riunire tutti i pazienti affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro le malattie reumatiche.
- Sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di creare strutture sanitarie unitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico. A tale scopo l’Associazione si prefigge di promuovere campagne informative per rendere noto all’opinione pubblica come l’assoluta mancanza di collegamento tra le varie fasi dell’assistenza al paziente reumatico renda impossibile l’impostazione di organici programmi terapeutici (medici e chirurgici) rivolti alla prevenzione delle deformazioni ed alla rieducazione funzionale.
- Collaborare con le autorità politiche ed amministrative nella stesura di disposizioni idonee a migliorare la profilassi e la prevenzione delle varie forme reumatiche, ad accertare mediante indagini epidemiologiche il ruolo dell’ambiente di lavoro nell’insorgenza dei reumatismi.
- Acquisire all’Associazione i mezzi finanziari utili all’espletamento delle sue funzioni.
- Promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione.
- Prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fine di solidarietà.
STATUTO ASSOCIAZIONE ACMAR OdV
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
- 1. E‘ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(in seguito denominato “Codice del Terzo settore“), l‘associazione avente la seguente
denominazione: 2. “Associazione Campana Malati Reumatici – ODV”, (enunciabile brevemente A.C.MA.R. – ODV
da ora in avanti denominata “Associazione“, con sede legale nel Comune di Napoli, in via Pansini, 5 presso la sede dell‘Unità Operativa di Reumatologia e Riabilitazione reumatologica Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II e con durata illimitata. 3. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella
denominazione dell‘Associazione gli acronimi ODV. (Organizzazione di Volontariato del Terzo
Settore) 4. L‘Associazione opera prevalentemente sul territorio Campano 5. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
1) L‘Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all‘art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati; in particolare l‘Associazione si propone i seguenti scopi: A. riunire tutti i pazienti, di ogni età, affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro le malattie reumatiche;
- B. sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di creare strutture sanitarie unitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico. A tale scopo l‘Associazione si prefigge dì promuovere campagne informative per rendere noto all‘opinione pubblica come l‘assoluta mancanza di collegamento tra le varie fasi dell‘assistenza al paziente reumatico renda impossibile l‘impostazione di organici programmi terapeutici (medici e chirurgici) rivolti alla prevenzione delle deformazioni ed alla rieducazionefunzionale;
- C. collaborare con le autorità politiche elo amministrative nella stesura di disposizioni idonee a migliorare la profilassi e la prevenzione delle varie forme reumatiche, ad accertare mediante
indagini epidemiologica e il ruolo dell‘ambiente di lavoro nell‘insorgenza dei reumatismi; D. acquisire all‘Associazione i mezzi finanziari utili all‘espletamento delle suefunzioni; E. Promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l‘attività dell‘Associazione; F. prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini <lì lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fine di solidarietà;
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Atto esente dal pagamento dell‘imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)
2) L‘Associazione potrà esercitare, a norma dell‘art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse
da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L‘individuazione delle attività diverse è
competenza del Consiglio Direttivo. 3) L‘Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all‘ammissione degli associati e non prevede il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 4) L‘Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e
continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
- 1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge. 2. Possono aderire all‘associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell‘associazione con la loro opera, con le loro competenze e
conoscenze. 3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda
scritta che dovrà contenere:
l‘indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all‘interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. 6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati. 7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l‘ha proposta può
entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull‘istanza si pronunci l‘Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in
occasione della loro successiva convocazione. 8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall‘art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono, invece, essere a solo titolo onorifico definiti soci “sostenitori “ O “benefattori” le persone fisiche, gli enti e le società che condividono gli scopi istituzionali dell‘Associazione e contribuiscono in vario modo al raggiungimento delle finalità statutarie. Essi non sono tenuti al versamento della quota annuale e non hanno alcun diritto di voto.
- 9.
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Atto esente dal pagamento dell‘imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)
- 10. In ogni provincia della Regione Campania potranno essere create delle Sezioni aventi lo scopo
di svolgere ed incrementare l‘attività dell‘Associazione. A capo di ogni Sezione sarà posto un socio responsabile della Sezione nominato dal Consiglio direttivo. L‘aspetto economico e gestionale verrà regolamentato dal Consiglio direttivo nella fase di costituzione della Sezione.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
- 1. Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; E essere informati sulle attività dell‘associazione e controllarne l‘andamento;
frequentare i locali dell‘associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall‘associazione; concorrere all‘elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate se autorizzati preventivamente dal Consiglio direttivo; prendere atto dell‘ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 2. Gli associati hanno l‘obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa annuale, secondo l‘importo e le modalità stabilite dall‘Assemblea, entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro la citata data, l‘iscritto decade dalla qualifica di socio.
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
- 1. La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, dimissione o decadenza. L‘associato che
contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all‘associazione, può essere escluso dall‘Associazione mediante deliberazione dell‘Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell‘interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all‘associato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni. 2. L‘associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo
statuto o per altri gravi motivi. L‘esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all‘interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l‘escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l‘esclusione sia decisa dall‘Assemblea ordinaria. In tal caso l‘Assemblea decide sull‘esclusione non prima di aver
ascoltato le controdeduzioni del socio. 3. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all‘Assemblea da almeno un
decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo. 4. Ogni associato può sempre dimettersi dall‘associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione in forma scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l‘obbligo per il pagamento della quota associativa per l‘anno in corso. 5. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è
previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
in
Atto esente dal pagamento dell‘imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)
- 6. Il socio receduto, escluso, dimesso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate. 7. I diritti di partecipazione all‘Associazione non sono trasferibili. 8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all‘Associazione non hanno alcun
diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 (Organi)
- 1. Sono organi dell‘associazione:
l‘Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l‘Organo di controllo (se nominato); Revisione legale dei conti (se nominato);
Organo dei probi viri (eventuali) 2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l‘attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7 (Assemblea)
Nell‘Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all‘avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i comma. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto
compatibili. 3. L‘Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo secondo la decisione
dello stesso Consiglio direttivo. La convocazione dell‘Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l‘ora di prima e seconda convocazione e l‘ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l‘Assemblea all‘indirizzo risultante dal libro degli associati a mezzo posta elettronica o posta ordinaria ovvero altri mezzi di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte
dei soci destinatari. 4. L‘Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l‘approvazione del bilancio di esercizio. 5. L‘Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 6. L‘Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’eventuale Organo di Controllo, l‘eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali. approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell‘art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, eventualmente, sulla ammissione ed esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
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delibera sulle modificazioni dell‘Atto costitutivo o dello Statuto; approva l‘eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell‘associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall‘Atto costitutivo o dallo Statuto alla
sua competenza. 7. L‘Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati presenti, in proprio o per delega. 8. L‘Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza del numero degli associati previsti dalla normativa
che regolamenta il Terzo settore pro tempore vigente e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. 10. Per deliberare lo scioglimento dell‘Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la
presenza del numero degli associati stabiliti dalla normativa del Terzo settore pro tempore prevista e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti o delegati.
ART. 8 (Consiglio Direttivo)
- 1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell‘Assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con
motivazione. 2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per
Statuto di pertinenza esclusiva dell‘Assemblea o di altri organi associativi. 3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali; eseguire le deliberazioni dell‘Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall‘Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l‘eventuale Bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili all‘Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell‘esercizio; deliberare l‘ammissione e l‘esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell‘associazione o ad essa affidati;
individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017. 4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 , nominati
dall‘Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili. Qualora un Consigliere, senza giustificato motivo, non è presente per tre convocazioni assembleari del Consiglio direttivo decade dalla
carica. Subentra in carica il socio che segue in graduatoria l‘ultimo degli eletti. 5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate‘: si applica l‘art. 2382 Codice
civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I membri vengono eletti
democraticamente, con votazione segreta, dall‘Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti. 6. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all‘anno e viene convocato dal Presidente
con invito scritto a ciascun consigliere contenente la data, il luogo e l‘ora della convocazione ed il relativo ordine del giorno. La convocazione può avvenire a mezzo invio di e–mail, sms ovvero
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altra comunicazione elettronica. L‘assemblea dei consiglieri può effettuarsi anche in video
conferenza con gli adeguati strumenti informatici. 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. 9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 10. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l‘iscrizione
nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza
dell‘Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza. 12. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i propri membri. Tale nomina
termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall‘Assemblea con la
maggioranza dei presenti. 13. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla
scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall‘Assemblea con la maggioranza dei presenti. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all‘esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova
dell‘impedimento del Presidente. 14. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina
alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell‘Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell‘applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell‘amministrazione dell‘Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle
Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all‘Associazione. 15. Il Tesoriere è eletto dal consiglio direttivo e cura la documentazione contabile associativa e
assume tutti gli impegni di natura contabile e fiscale. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all‘uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.
Ini
ina
ART. 9 (Presidente)
- 1. Il Presidente rappresenta legalmente l‘Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l‘esterno. 2. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l‘ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest‘ultimo in merito
all‘attività compiuta. 4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell‘esercizio delle sue funzioni.
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ART. 10 (Organo di controllo)
- 1. L‘Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla
Legge. 2. I componenti dell‘Organo di controllo, ai quali si applica l‘art. 2399 del Codice civile, devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di
organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 3. L‘Organo di controllo vigila sull‘osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell‘assetto organizzativo del D.Lgs., amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell‘apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell‘osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 4. I componenti dell‘organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull‘andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 (Patrimonio)
- Il patrimonio dell‘Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell‘esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)
- 1. L‘Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 13 (Risorse economiche)
- 1. L‘Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
quote associative
contributi pubblici e privati
donazioni e lasciti testamentari
rendite patrimoniali
proventi da attività di raccolta fondi attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all‘art. 6 del Codice del Terzo settore)
Atto esente dal pagamento dell‘imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)
- 2. Per le attività di interesse generale prestate, l‘associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 14 (Bilancio di esercizio)
- 1. L‘associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
ogni anno. 2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla
chiusura dell‘esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 15 (Libri)
- 1. L‘associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell‘Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell‘Organo di controllo, tenuto a cura dello
stesso organo (se previsto l‘organo); E il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a
cura dell‘organo cui si riferiscono (se previsto l‘organo). 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.
ART. 16 (Volontari)
- 1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell‘Associazione,
attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità. 2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 3. L‘attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 4. Ai volontari possono essere rimborsate dall‘Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l‘attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall‘art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l‘Associazione. 7. L‘Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell‘attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
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Atto esente dal pagamento dell‘imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)
ART. 17 (Lavoratori)
- 1. L‘Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti
Occorrenti a qualificare o specializzare l‘attività svolta. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell‘attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari.
ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
- 1. In caso di estinzione o scioglimento dell‘Associazione, il patrimonio residuo é devoluto, previo
parere positivo dell‘Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena
operatività del suddetto Ufficio. 2. L‘Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri
associati.
ART. 19 (Rinvio)
- 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.